Stefanini Arte
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a) Un 'opera grafica originale può essere considerata originale quando sia espressamente concepita per essere realizzata con i soli procedimenti della grafica d'arte.
b) Qualsiasi procedimento tecnico (compresi i procedimenti fotomeccanici) e qualsiasi materiale di supporto sono leciti quando necessari ai fini espressivi dell'artista.
e) In questa prospettiva, è ammissibile ogni contributo tecnico nell'elaborazione della matrice o di stampatori nella tiratura definitiva dell'edizione, purché sussista la consapevole conoscenza e direzione dell'artista.
d) Gli editori e/o stampatori di opere grafiche sono invitati a dichiarare in un apposito documento tutte le caratteristiche tecnico-editoriali dell'opera grafica: in particolare a segnalare il nome dell'autore, degli eventuali collaboratori tecnici, dello stampatore, le tecniche usate, i materiali impiegati, il numero degli esemplari stampati (comprese le varie prove d'autore), la numerazione utilizzata, la data di esecuzione.
e) E' auspicabile che un esemplare dell'edizione di ciascuna opera grafica venga depositata presso una Istituzione Pubblica idonea a tale compito (es. Bibliothèque Nationale in Francia, Istituto Nazionale della Grafica in Italia, Calcografìa Nacional in Spagna, etc.), accompagnato dalla scheda descrittiva tecnico editoriale (di cui al punto d.), alfine di costituire un archivio della ricerca figurativa in ogni paese.
f) E' altresì auspicabile che le matrici delle incisioni calcografiche e xilografiche non vengano distrutte o biffate per ragioni di sola protezione del mercato dell'arte, ma piuttosto segnate (o perforate, o tagliate) in una parte della superficie, in maniera evidente, in modo da provare inequivocabilmente l'avvenuta stampa della tiratura.
g) Per prevenire ogni abuso nella diffusione delle opere grafiche originali, viene raccomandato di precisare chiaramente il numero di esemplari stampati, indicando in particolare quelli numerati per la diffusione sul mercato, quelli eventualmente destinati a collezioni pubbliche e le prove per l'autore che di regola non dovrebbero superare il 10% della tiratura complessiva. Si raccomanda di indicare inoltre l'esistenza di prove di stampa, di colore e di stato.
La Commissione ritiene che le indicazioni contenute in questo documento possano applicarsi solo alla grafica tradizionale, tuttavia la storia dell'esperienza grafica è, in effetti, una storia di evoluzione delle tecniche, e ovviamente gli artisti sono liberi di appropriarsi di ogni nuovo ritrovato, procedimento o supporto materiale, o immateriale, utili all'espressione del proprio immaginario. In questa prospettiva occorre tener presente che le possibilità offerte dalla scienza e dalle nuove tecnologie sono e saranno necessariamente parte del bagaglio espressivo dell'artista, e vanno dunque considerate con la dovuta attenzione le opere realizzate con i procedimenti video, ologrammi, le possibilità di sperimentazione offerte dai computers e da ogni altro mezzo che si renderà disponibile nel futuro alla creatività.
Per tali ragioni, la Commissione auspica che il dibattito sull'arte e sul ruolo dell'arte non incontri ulteriori pregiudizi di carattere formale o terminologico, affidandosi al riconoscimento del valore artistico dell'opera.
Hanno presenziato ai lavori della Commissione, che saranno pubblicati integralmente nei prossimi mesi, il Segretario Generale avv. Raffaello Martelli e il Conservatore dell'Archivio Storico delle Arti Contemporanee dott. Angelo Bagnato.
Venezia, 25 ottobre 1991
Firmato: Rene Berger, Maurizio Calvesi, Jean Clair, Zoran Krzisnik, Miguel Rodriguez Acosta, Enzo Di Martino, Raffaello Martelli, Angelo Bagnato.